PARTI DEL CONTRATTO
Il presente contratto di Licenza d’uso in modalità di application service provider del PROGRAMMA PER ELABORATORE “INOUTPRESENZE” (di seguito software) è concluso tra
PREMESSA
- Il presente contratto intende descrivere tutti i servizi del software “InOutpresenze” che il licenziante è in grado di fornire al licenziatario.
- Il licenziatario, sulla base delle proprie esigenze, prende visione e sottoscrive il presente contratto e l’ordine relativo ai servizi di fornitura che intende ottenere dal licenziante a cui lo stesso licenziante è in grado di provvedere con il proprio prodotto software.
Tanto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1: RILEVANZA CONTRATTUALE DI PREMESSE E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
Le premesse ed i collegamenti ipertestuali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di loro contrasto con il contratto prevarrà sempre quanto previsto da quest'ultimo.
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:
Collegamento ipertestuale: ogni collegamento ipertestuale al quale il presente contratto rinvia per integrazioni o modifiche.
Collegamento ipertestuale A: è composto da un ordine di fornitura del prodotto “InOutpresenze” che si intende sottoscrivere, in cui vengono descritti gli specifici servizi di cui al presente contratto e i relativi costi. All’indirizzo http://www.inoutpresenze.com/it/Info.aspx;
Collegamento ipertestuale B: specifiche tecniche intese quali informazioni e precisazioni sui prodotti software forniti sul sistema di architettura e sul modello sistemico della soluzione, rinvia all’indirizzo: http://www.inoutpresenze.com/it/Info.aspx;
Codice sorgente: il codice sorgente è il testo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione. Il codice sorgente deve essere opportunamente elaborato per divenire un programma eseguibile; tale elaborazione è necessaria per giungere all’esecuzione del programma.
Hardware: il complesso delle apparecchiature tecniche, meccaniche, elettriche ed elettroniche di un sistema di elaboratore dati ( personal computer) sul quale viene installato il software e attraverso il quale il Software è utilizzato;
Modalità ASP (Application service provider): l'Application service provider (ASP) è un modello architetturale per l'erogazione di servizi informatici che prevede la possibilità che il software o parte di esso, rimanga installato su una piattaforma informatica di pertinenza del licenziante che provvede a tutte le operazioni necessarie al suo funzionamento a favore del licenziatario. In tal caso il modello architetturale prevede che la tecnologia di elaborazione e applicazione, hardware e software, venga gestita centralmente presso un service provider;
Servizi di assistenza: attività, in qualsiasi forma, prestata dal Licenziante per coadiuvare il Licenziatario nello svolgimento di compiti realizzativi del prodotto fornito;
Software: insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione;
Supporto di memorizzazione: i supporti, fissi o mobili, sui quali risiede il Programma;
Responsabile del progetto: la persona che avrà l’autorità di rappresentare rispettivamente il licenziatario in tutte le materie attinenti all’esecuzione dei prodotti forniti;
Unità associate: l'unità video, workstation, personal computer, stampanti, periferiche, supporti interni;
Uso: l’elaborazione e l’utilizzo del programma per elaboratore.
ARTICOLO 3: OGGETTO DEL CONTRATTO
Licenza d’uso
Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario una Licenza d’uso, non esclusiva e non trasferibile, del software del quale è legittimo titolare, in forma oggetto, da utilizzarsi in connettività remota, via internet, per erogazione dei servizi di cui al presente accordo.
La Licenza d’uso autorizza il Licenziatario a svolgere le attività seguenti:
Utilizzare il Programma per il numero degli Utenti Registrati indicati nei collegamenti ipertestuali A e B.
Il Licenziante consente di utilizzare il software esclusivamente per la durata dei servizi sottoscritti nel collegamento ipertestuale A e garantisce l’aggiornamento del software e dell'infrastruttura tecnica, del servizio di connettività, di back up.
Manutenzione
Oltre alla Licenza d’uso il Licenziante mette a disposizione del Licenziatario il servizio di manutenzione e assistenza che prevede:
In caso di richiesta di servizi non elencati il Licenziante si riserva di fornire i relativi servizi previa sottoscrizione di apposito preventivo da parte del Licenziatario.
Modalità di Esplicazione del Servizio di Manutenzione
Il Servizio di manutenzione di cui al presente Contratto si esplicherà nel seguente modo:
ARTICOLO 4: PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il Licenziante detiene la titolarità del software originale e di tutte le copie indipendentemente dal supporto utilizzato o dalla forma.
Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qualsiasi segno distintivo o denominazione apposti sul programma e sulla relativa documentazione, restano di proprietà del licenziante, senza che dalla stipulazione del presente contratto derivi al licenziatario alcun diritto sui medesimi. Il licenziatario si impegna a non distruggere, alterare o spostare tali marchi, segni distintivi e denominazioni.
La Licenza d’uso non concede alcun diritto sul codice sorgente originale. Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel software e nella relativa documentazione sono informazioni protette dal diritto d’autore e sono di proprietà del Licenziante, pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal Licenziatario per scopi diversi da quelli indicati nel presente contratto e nei collegamenti ipertestuali A e B.
ARTICOLO 5: DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e manutenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il presente contratto resterà in vigore tra le parti per 1 anno, così come indicato nel collegamento ipertestuale A.
Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di 1 ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra a mezzo di posta elettronica almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto.
ARTICOLO 6: RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Il Licenziante si obbliga a concedere in Licenza d'uso un software pienamente corrispondente alle richieste fornite dal Licenziatario, come descritte nei collegamenti ipertestuali A e B.
Il Licenziante si obbliga alla correzione e alla eliminazione dei vizi e delle difformità, anche sopravvenuti, riscontrati e denunciati dal Committente entro un anno dal verificarsi dei medesimi, senza gravare il Licenziatario di ulteriori spese.
A tal fine, il Licenziante si obbliga ad intervenire, da remoto, per la pronta risoluzione del problema entro e non oltre tre giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento inoltrata dal Licenziatario anche a mezzo fax o posta elettronica.
Il Licenziatario si obbliga per sé e per i propri dipendenti, consulenti e mandatari, che abbiano accesso al software, a prendere ogni misura idonea e necessaria per garantire il regime di riservatezza del software e della documentazione relativa e si impegna a non consentire a terzi l’utilizzo anche occasionale, l’estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.
Il Licenziatario si impegna a verificare che le strutture informatiche hardware e software necessarie alla connessione per l’utilizzo del software rispondano ai requisiti minimi indicati dal licenziante e specificati nel collegamento ipertestuale B.
Il Licenziatario è ritenuto responsabile della gestione di tutto quanto viene posto a suo carico in relazione a:
disporre di Personal Computer in rete o scollegati tra loro per il collegamento ai servizi messi a disposizione;
disporre della linea di comunicazione necessaria al collegamento adeguato con il server del Licenziante;
gestire i relativi contratti e sostenere i costi con un Internet Provider dei servizi di connettività e di accesso ad internet;
il caricamento dei dati propri, codifiche e parametrizzazione dei programmi, per utilizzo secondo le sue specifiche esigenze.
Il Licenziatario si impegna a richiedere l’intervento di manutenzione ordinaria e di assistenza con un preavviso di cinque giorni, da inoltrare a mezzo richiesta inviata via e-mail al Licenziante, il quale si impegna ad intervenire nel più breve tempo, evitando che il ritardo nel suo intervento possa oltremodo turbare l’attività lavorativa del Licenziatario.
ARTICOLO 7: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto prevede che il modulo contrattuale sia opportunamente compilato in modalità telematica e inoltrato tramite le medesime reti di connessione. La digitazione del tasto negoziale virtuale esprime il consenso del Licenziatario. Il contratto si considera così perfezionato ed esplicherà i suoi effetti sin dal momento stesso in cui il Licenziatario abbia premuto il pulsante digitale di accettazione.
ARTICOLO 8: CONDIZIONI ECONOMICHE E CORRISPETTIVI
Per la concessione dei diritti di Licenza d’uso di cui al presente accordo ed eventualmente per l’esercizio dei servizi di manutenzione, il Licenziatario si impegna a versare il corrispettivo pattuito nei termini di cui al collegamento ipertestuale A.
I costi di Licenza del software e di attivazione e di utilizzo degli ulteriori Servizi oggetto del Contratto, sono dettagliati nella relativa scheda ordine di cui al collegamento ipertestuale A.
Ogni Scheda e i relativi servizi sono codificati in modo univoco e tale codifica viene riportata nei rendiconti di elaborazione e nelle successive fatture.
Gli importi dovuti dal Licenziatario saranno fatturati dal Licenziante.
Tutti gli importi e i prezzi indicati nel Contratto o nei collegamenti ipertestuali si intendono comprensivi di IVA.
ARTICOLO 9: CONDIZIONI RELATIVE ALLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come “riservata” e fornita in base all’accordo, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal Licenziatario a terzi senza il previo consenso scritto del Licenziante.
Il Licenziatario dichiara che i suoi sistemi hardware e software contengono delle informazioni riservate di valore confidenziale; il Licenziante si impegna a proteggere i dati e le informazioni con cui verrà a contatto a seguito dei suoi interventi con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico.
È fatta salva la facoltà del Licenziante di trasmettere i dati o le informazioni a soggetti da lui delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e comunicati esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.
Il Licenziante si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante gli affari ed i segreti sociali del Licenziatario dei quali venga a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, e si impegna, altresì, a garantire l’esatta osservanza del presente obbligo di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
Le parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03, dichiarano, ai sensi del predetto testo di legge, di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto ed all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere, nonché anche successivamente, per l’espletamento degli adempimenti di legge e per future finalità di carattere commerciale.
Alle parti competono i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento.
Il licenziatario si impegna a sua volta a comunicare agli interessati, nonché effettivi utilizzatori finali del software concesso in licenza, le modalità in cui avverrà il trattamento e la trasmissione dei dati personali al licenziante, previo consenso da parte degli stessi interessati. Tale trasmissione verrà effettuata per le sole finalità dell’utilizzo del software .
Ai fini di cui all’art. 29 D.Lgs. 196/03, il Licenziante nulla oppone ad essere nominato “Responsabile esterno del trattamento” dei dati del Licenziatario necessari per le finalità del servizio espletato.
ARTICOLO 9-bis: ADEMPIMENTI DEL LICENZIATARIO PER IL CASO DI RILEVAZIONE VIDEO DELLE PRESENZE
Con riferimento alla parte del software che prevede l’utilizzo di impianti per la rilevazione video degli accessi già meglio descritta nel Collegamento ipertestuale A, il licenziatario si impegna ad osservare le prescrizioni di legge con espresso riferimento al D.Lgs 196/2003, ed in particolare si impegna a:
Ottenere le autorizzazioni di legge così come anche prescritte all’articolo 4 della Legge numero 300 del 1970 per l’installazione dei relativi impianti di videosorveglianza e utilizzare tali impianti per finalità lecite, secondo quanto prescritto dalla stessa norma.
Esporre, nell’area in cui gli impianti di rilevazione video vengono utilizzati, un’informativa che indichi le finalità del trattamento secondo quanto prescritto dall’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003.
Incaricare soggetti di propria fiducia per visionare le immagini riprese.
Il licenziatario dichiara di conoscere la normativa citata e di adeguarsi ad eventuali prescrizioni del Garante della Privacy in ordine alle modalità di detto trattamento, nonché di comunicare prontamente al licenziante le prescrizioni dello stesso Garante in Ordine alle modalità ed alla durata della conservazione dei dati raccolti.
Il licenziatario si impegna inoltre a tenere indenne il licenziante da ogni responsabilità derivante da un utilizzo illecito o non autorizzato di detto software concesso in licenza.
ARTICOLO 10: GARANZIE
Il Licenziante garantisce il Licenziatario contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi aventi ad oggetto, pretesi diritti d’autore sul software di cui al presente contratto.
Il Licenziante non può, comunque, ritenersi responsabile per ogni tipo di danno del software derivante da caso fortuito o forza maggiore e non fornisce per essi alcuna garanzia.
Il Licenziante garantisce che il software all’atto di attivazione sarà nelle perfette condizioni di funzionamento, in conformità con quanto descritto e previsto nel collegamento ipertestuale A e garantisce la sua realizzazione secondo la regola dell’arte.
La garanzia prestata dal Licenziante, inoltre, è condizionata al corretto funzionamento delle macchine e del relativo programma di sistema in uso dal Licenziatario, nonché al corretto uso del sistema da parte dello stesso.
Il Licenziante non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabili per disservizi e/o danni causati dall'uso del software oggetto del presente contratto in caso di:
Resta peraltro inteso che eventuali modifiche apportate direttamente dal Licenziatario al software comporteranno la immediata cessazione di ogni garanzia da parte del Licenziante.
ARTICOLO 11: MODIFICHE DEL CONTRATTO
Il licenziante si riserva il diritto di modificare le condizioni del contratto di Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e manutenzione a mezzo di lettera raccomandata da inviare al licenziatario, con preavviso di almeno 2 mesi, salvo facoltà di recesso del licenziatario, da esercitarsi, a pena di decadenza, con lettera raccomandata ed entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche.
Ogni modifica, al presente accordo e ai suoi allegati, dovrà essere stipulata e approvata per iscritto da entrambe le parti.
ARTICOLO 12: DISCIPLINA DELL’EVENTUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dagli artt. 3,4, 6 e 7 del presente contratto.
La risoluzione è comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione di tale comunicazione.
Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di risoluzione risultante dalla cedola riconsegnata alla parte che risolve.
In caso di risoluzione, anticipata il rimborso del corrispettivo già pagato sarà regolato come di seguito:
ARTICOLO 13: COMUNICAZIONE FRA LE PARTI
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale e quindi, rispettivamente
Indirizzo: Comune di Goito, via Fratelli Cervi numero 40, 46044 Mantova (MN)
Telefono: +39 333 7590687
e-mail: info@valeprog.it
Le comunicazioni inviate a mezzo e-mail avranno effetto immediato; quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto al momento del ricevimento. Le comunicazioni via e-mail avranno valore soltanto se seguite da mail di conferma di avvenuta ricezione; ciascuna parte si obbliga ad inviare la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è stato effettivamente ricevuto.
Le Parti dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della vigenza del contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.
Presso i suddetti indirizzi, ovvero presso quelli successivamente indicati, le parti eleggono il loro domicilio, ivi compreso quello ai fini di eventuali notificazioni giudiziali, salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni inderogabili contenute nel Codice di procedura civile.
ARTICOLO 14: LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato in cui risiede il Licenziante (ITALIA), anche per eventuali controversie relative al copyright.
ARTICOLO 15: FORO COMPETENTE
L’Autorità Giudiziale del foro di Mantova sarà esclusivamente competente per ogni controversia relativa al presente accordo.
ARTICOLO 16: EFFICACIA DEL PRESENTE CONTRATTO
Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e gli Allegati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.